Sez. 1, Sentenza n. 4986 del 04/06/1997 (Rv. 504938 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Trasferimento della proprietà o del godimento - Azienda mobiliare - Forma scritta "ad substantiam" - Esclusione - Azienda di piccolo commercio - Forma scritta "ad probationem" - Esclusione.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 2556 cod. civ., è da escludere che per il trasferimento di un'azienda mobiliare sia richiesta la prova scritta a pena di nullità; non è inoltre necessaria per il combinato disposto degli artt. 2556, 2202, 2083 cod. civ., la prova scritta nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2202, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)