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Sez. 5, Sentenza n. 1093 del 06/06/1969 Ud. (dep. 31/07/1969) Rv. 112395 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA - FATTO - ERRORE SCUSABILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112395-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA - FATTO - ERRORE SCUSABILE - CONDIZIONI.*

Incombendo sul traente l'inderogabile dovere di accertare preventivamente, di volta in volta, l'esistenza di fondi sufficienti alla copertura degli assegni, perche possa trovare applicazione l'esimente dell'errore scusabile, e necessario che questo dipenda da un fatto che non si sarebbe potuto evitare con l'uso della comune diligenza e che abbia ragionevolmente indotto - a causa, particolarmente, della sua imprevedibilita - l'emittente nel convincimento di possedere, all'atto della emissione dell'assegno, la provvista sufficiente presso il trattario. (Conf.110018, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)