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Sez. U, Sentenza n. 1002 del 09/04/1973 (Rv. 363407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - ATTO GIUDIZIALE PROVENIENTE DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVERSA DA QUELLA SPECIFICAMENTE COMPETENTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363407-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - ATTO GIUDIZIALE PROVENIENTE DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVERSA DA QUELLA SPECIFICAMENTE COMPETENTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In base al principio fondamentale del carattere unitario della personalita dello stato, nel caso in cui lo stato medesimo sia attore o ricorrente, non e nullo l'atto giudiziale proveniente da un' amministrazione diversa da quella specificamente competente, sempre che sia rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello stato, che e l'organo cui, unitariamente, spetta la rappresentanza e la difesa processuale dello stato. (nella specie, il ministero dell' interno aveva proposto ricorso per Cassazione contro il decreto di un tribunale che aveva annullato il provvedimento con cui un questore aveva disposto la sospensione cautelativa di un passaporto. La Corte suprema - pur avendo rilevato che, ai sensi dell'art 5 della legge 21 novembre 1967, n 1185, il passaporto e rilasciato, rinnovato o restituito dal ministero degli affari esteri e, per sua delega, in Italia dai questori e all'estero dai rappresentanti diplomatici e consolari; che, ai sensi dell'art 10 della stessa legge, il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti delle suddette autorita delegate e proponibile al ministero per gli affari esteri; e che, conseguentemente, l'autorita amministrativa competente al vertice e quest'ultimo ministro - ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal ministero dell' interno, fissando il principio avanti enunciato).*

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 5, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 10, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)