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Sez. U, Sentenza n. 1641 del 21/09/1970 (Rv. 347569 - 01)

ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - EDUCANDATI FEMMINILI DI NAPOLI - FUNZIONE - TITOLI DI STUDIO IN ESSI CONSEGUITI - EQUIPARAZIONE A QUELLI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI PARALLELI STATALI.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347569-01

ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - EDUCANDATI FEMMINILI DI NAPOLI - FUNZIONE - TITOLI DI STUDIO IN ESSI CONSEGUITI - EQUIPARAZIONE A QUELLI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI PARALLELI STATALI.*

Gli ' educandati femminilì di Napoli, fin dalla loro istituzione (avvenuta nel 1807, ad opera di Giuseppe bonaparte), hanno avuto la funzione, che conservano tuttora, di provvedere all'educazione ed istruzione delle giovani ad essi affidate, mediante le scuole da essi gestite, sicche i titoli conseguiti al termine dei corsi hanno lo stesso valore legale, a tutti gli effetti, di quelli rilasciati dagli istituti paralleli statali.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1929 num. 2392 art. 26, Legge 23/12/1929 num. 2392 art. 28, Legge 23/12/1929 num. 2392 art. 27, Legge 23/12/1929 num. 2392 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)