Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 15 del 1973
Massime (8)
Massima n. 6563
- Reati e pene
- Contravvenzioni
- Grida e manifestazioni sediziose e radunate sediziose
- Cod. pen., artt. 654 e 655
- Requisiti di applicabilità: condotta obiettivamente sediziosa e sua pericolosità per l'ordine pubblico.
Leggi la massima
Per l'applicabilità degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", è necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosità va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosità di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Norme impugnate
Parametri
- art. 17 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 21 Cost.
Massima n. 6564
- Reati e pene
- Contravvenzioni
- Cod. pen., artt. 654 e 655
- Sedizione
- Nozione.
Leggi la massima
Il termine "sedizione", adoperato negli artt. 654 e 655 del codice penale e che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato giacché atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Norme impugnate
Parametri
- art. 17 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 21 Cost.
Massima n. 6565
- Libertà di riunione
- Costituzione, art. 17
- Interpretazione
- Limiti e condizioni all'esercizio del diritto.
Leggi la massima
Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dall'art. 17 della Costituzione, ha portata ed efficacia fondamentali: esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di libertà, implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.
Norme impugnate
Parametri
- art. 17 Cost.
Massima n. 6566
- Libertà di riunione
- Cod. pen., artt. 654 e 655 (grida, manifestazioni e radunate sediziose) e legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5 (manifestazioni fasciste)
- Oggetto della loro tutela
- Assunta violazione dell'art. 17 della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Gli artt. 654 e 655 del codice penale, che puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" e l'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", in quanto dirette ad assicurare e garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettività quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non sono in contrasto ma, anzi, si armonizzano perfettamente col diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi proclamato dall'art. 17 della Costituzione.
Norme impugnate
Parametri
- art. 17 Cost.
Massima n. 6567
- Libertà di manifestazione del pensiero
- Limite dell'ordine pubblico
- Fattispecie
- Cod. pen., artt. 654 e 655: repressione delle grida, manifestazioni e radunate sediziose
- Non viola l'art. 21 della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiché l'ordine pubblico è bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiché il suo mantenimento rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema è da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
Norme impugnate
Parametri
- art. 21 Cost.
Massima n. 6568
- Reati e pene
- Contravvenzioni
- Cod. pen., artt. 654 e 655: repressione delle grida, manifestazioni e radunate sediziose
- Carattere generico e impreciso delle fattispecie penali
- Insussistenza
- Non violano il principio di legalità ex art. 25 della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale, che reprimono grida e le manifestazioni sediziose e le radunate sediziose, in riferimento all'art. 25 della Costituzione poiché la notizia di sedizione penalmente rilevante consente di escludere che le norme indicate prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista pertanto violazione del principio costituzionale di legalità.
Norme impugnate
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
Massima n. 6569
- Fascismo
- Manifestazioni fasciste
- Divieto di ricostituzione del partito fascista
- Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5
- Interpretazione in relazione alla nozione di manifestazioni fasciste
- Assunta violazione della disp. trans. xii e dell'art. 25, secondo comma, della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", è contenuto in una legge che reca il titolo "norme di attuazione della XII disp. trans. e finale (comma primo) della Costituzione" disposizione con la quale il Costituente enunciò il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora poiché nell'esame del testo di una norma non ci si deve limitare a coglierne un significato puramente letterale, ma occorre risalire alla ratio che l'ha ispirata, è evidente che le manifestazioni fasciste che l'art. 5 della legge n. 645 del 1952 intende vietare e punire sono unicamente quelle che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Così coerentemente interpretato il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non è in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - v. S. n. 74/1958.
Norme impugnate
- art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
- Cost.
Massima n. 6570
- Fascismo
- Manifestazioni fasciste
- Divieto di ricostituzione del partito fascista
- Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5
- Limiti all'esercizio dei diritti di riunione e di libera manifestazione del pensiero
- Costituisce attuazione della disp. trans. xii della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è dato istituire alcun raffronto tra l'art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645 che punisce le "manifestazioni fasciste" e gli artt. 17 e 21 della Costituzione, che enunciano i diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e di esprimere liberamente il proprio pensiero, giacché non può sostenersi l'illegittimità costituzionale di una norma che - in attuazione del disposto della XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista ed in vista della realizzazione di siffatto determinato scopo - pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dai suddetti precetti costituzionali.
Norme impugnate
- art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza 8 aprile 1970, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, il pretore di Recanati ha denunciato, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e la "radunata sediziosa", nonché dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste.
In primo luogo tali norme contrasterebbero col diritto alla libera manifestazione del pensiero enunciato dall'art. 21 della Costituzione. L'unico limite esplicito che detto diritto trova nella Carta costituzionale è quello costituito dalla tutela del buon costume, mentre un limite implicito, desumibile dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, può essere ravvisato nel generale principio del neminem laedere in virtù del quale non è mai lecito ingiuriare, diffamare, oltraggiare o calunniare. Mancherebbe, invece, nella Costituzione qualsivoglia menzione dell'ordine pubblico quale ulteriore limite alla libera manifestazione del pensiero.
Altro motivo di incostituzionalità dedotto è il contrasto con l'art. 17 della Costituzione che garantisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. La repressione penale in tanto può ritenersi legittima in quanto indirizzata a riunioni e comportamenti che abbiano leso o posto in grave pericolo l'integrità fisica dei partecipanti alla riunione o manifestazione o degli astanti estranei ad esse, ovvero in quanto indirizzato a colpire comportamenti costituenti "eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni".
Ora nella previsione delle norme denunciate, ed in particolare in quella dell'art. 655, il termine "sedizioso" è così generico e lato che in esso rientrano necessariamente anche le riunioni e le manifestazioni che non hanno affatto le caratteristiche di una provata minaccia all'altrui integrità fisica o alla stabilità delle istituzioni costituzionali.
Le norme in esame sarebbero inoltre presumibilmente in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere punito se non "in forza di una legge". E ciò in quanto non risultano sufficientemente definite le fattispecie penalmente rilevanti: per gli artt. 654 e 655 figurano, invero, rispettivamente incriminabili le manifestazioni e grida e le radunate sediziose senza ulteriori qualificazioni, così come per l'art. 5 della legge n. 645 sono incriminabili tutte le manifestazioni fasciste senza ulteriori qualificazioni.
Un ultimo motivo di incostituzionalità, relativo alla sola contravvenzione prevista dall'art. 5 della legge n. 645, viene dedotto in riferimento sia all'art. 21 che alla XII disp. trans. Cost., la quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Dopo aver ricordato che la legge n. 645 del 1952 è stata emanata in attuazione della citata disposizione transitoria, il pretore rileva che con la previsione dell'art. 5, che incrimina e punisce tutte le manifestazioni pubbliche usuali al disciolto partito, compiute "con parole, gesti e qualsiasi altro modo", senza alcun riferimento alla loro potenzialità riorganizzativa del partito, il legislatore avrebbe valicato il limite dell'attuazione del precetto costituzionale che vieta soltanto la ricostituzione del partito, e non anche le manifestazioni, più o meno nostalgiche, di coloro che tuttora credono nella validità di determinate ideologie.
punto 2
La questione di legittimità costituzionale degli articoli 654 e 655, comma primo, del codice penale è stata anche proposta in riferimento agli artt. 25, 21 e 17 Cost. dal tribunale di Napoli con ordinanza 24 giugno 1971 emessa nel procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri.
Nella propria ordinanza il giudice osserva che il termine "sediziosità", proprio perché nel linguaggio comune implica riconoscimenti e valutazioni di natura contingente e d'ordine sociale e politico, si presta a interpretazioni quanto mai soggettive e per ciò stesso affida l'analisi strutturale del reato ad una descrizione generica, incerta e sommaria. Con l'uso di siffatte espressioni v'è quindi la possibilità di violazione del principio fondamentale di garanzia di una legge certa e precostituita (art. 25 Cost.).
L'art. 654 cod. pen. in special modo verrebbe a concretare un reato di opinione con la conseguente possibile violazione del diritto costituzionale del cittadino di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
punto 3
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Recanati.
Rileva in primo luogo l'Avvocatura, circa il preteso contrasto tra gli artt. 654 e 655 cod. pen. e l'art. 21 Cost., che la Corte, sia pure limitatamente all'art. 654, ha già avuto occasione (sent. n. 120 del 1957) di escludere siffatto contrasto e pertanto anche la questione ora prospettata in modo identico nei riguardi dell'art. 655 dovrebbe ritenersi risolta.
Del pari insussistente sarebbe l'asserito contrasto tra le citate norme e l'art. 17 della Costituzione. Il concetto di sedizione è ben chiaro e preciso; manifestazioni o riunioni sediziose sono quelle che tendono a rompere l'unità dei cittadini, a spingere alla ribellione, all'ostilità, all'insofferenza verso i pubblici poteri con pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta, quindi, di un'attività antitetica a quella garantita dall'art. 17 della Costituzione, che non è la semplice riunione, ma la riunione pacifica.
Questa nozione di sediziosità, della sua portata e dei suoi limiti vale anche ad escludere il preteso contrasto tra i ripetuti articoli del codice penale e l'art. 25, comma secondo, della Costituzione; le fattispecie contravvenzionali sono definite in modo preciso e specifico ed il concetto di sediziosità ha un suo significato inequivocabile.
Per quanto infine riguarda la questione proposta nei riguardi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, l'Avvocatura si limita a ricordare che trattasi di questione già dichiarata non fondata dalla Corte (sent. n. 74 del 1958), la quale ha avuto modo di precisare che il reato di manifestazioni fasciste sussiste solo se si realizza in concreto l'evento pericolo richiesto dalla norma, e cioè il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Così rettamente interpretato, l'art. 5 non solo non è in contrasto con alcun precetto costituzionale, ma è anzi parte necessaria di una legge che, apprestando le opportune sanzioni penali, ha reso viva ed operante la disposizione XII della Costituzione.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondate tutte le questioni proposte.
:
Considerato in diritto
punto 1
I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Identica è, invero, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale - concernenti rispettivamente le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" - che esse prospettano, in riferimento agli artt. 17, 21 e 25, comma secondo, della Costituzione, mentre connessa con detta questione è quella sollevata con l'ordinanza del pretore di Recanati nella quale l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - che punisce le "manifestazioni fasciste" - viene prospettata, non solo in riferimento alle citate norme costituzionali, ma anche alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
punto 2
La Corte ha già avuto occasione di precisare quale sia il significato da attribuire al termine "sedizioso" allorché la questione di legittimità costituzionale del solo art. 654 venne sottoposta al suo esame in riferimento all'art. 21 Cost. (sent. 120 del 1957).
È d'uopo comunque richiamare e meglio precisare i concetti allora espressi, i quali, ovviamente, valgono anche per la contravvenzione prevista dall'art. 655 che in questa sede è stato per la prima volta impugnato.
Per l'applicabilità delle due norme incriminatrici è necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti consistenti in una condotta obbiettivamente sediziosa e nella sua pericolosità per l'ordine pubblico. Ora è evidente che l'oggettiva sediziosità di una condotta va di volta in volta accertata, in relazione a circostanze di tempo, di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto. Il termine "sedizione", che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato. Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico.
punto 3
Alla stregua di queste premesse sono da dichiararsi non fondate le varie censure di incostituzionalità mosse nei confronti delle norme impugnate.
È in primo luogo da escludere l'asserito contrasto con l'art. 17 della Costituzione. Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dal citato precetto costituzionale, ha portata ed efficacia fondamentali; esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di libertà, implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso. Le disposizioni denunciate, ed in particolare quella contenuta nell'art. 655 che vieta le radunate sediziose, si armonizzano perfettamente col precetto dell'art. 17 della Costituzione, poiché rispondono appunto alla necessità di assicurare l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, tendono cioè a garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettività.
Del pari insussistente è il contrasto con l'art. 21 Cost. che proclama il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero. Non è esatto il rilievo del pretore di Recanati secondo il quale l'unico limite all'esercizio di tale diritto sarebbe costituito dalla tutela del buon costume. La Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare che anche il diritto di libera manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico (sentenze nn. i del 1956; 33, 120 e 121 del 1957; 19 del 1962 e 199 del 1972).
In particolare nelle due ultime decisioni, con le quali è stata dichiarata non fondata in riferimento all'art. 21 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. pen. (notizie false e tendenziose), si è avuto modo di precisare che l'ordine pubblico è bene inerente al vigente sistema costituzionale e che il mantenimento di esso rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema.
I motivi svolti nelle indicate pronunce, che si confermano integralmente in questa sede, valgono ad escludere che possano essere ritenute in contrasto con la Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penalL che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
Infondata è infine la denuncia d'incostituzionalità in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La nozione di sedizione penalmente rilevante - nei termini in cui è stata precisata - consente di escludere che ci si trovi di fronte a norme che prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista violazione del principio di legalità enunciato dal citato precetto costituzionale.
punto 4
Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", sollevata dal pretore di Recanati in riferimento agli artt. 17, 21, 25 e XII disposizione transitoria della Costituzione. Trattasi di questione in parte già decisa con la precedente sentenza n. 74 del 1958 che ne ha dichiarato l'infondatezza in riferimento agli artt. 21 e XII disp. trans. della Costituzione. Nel proporre la questione il giudice muove dalla premessa che la norma denunciata colpisca le manifestazioni fasciste senza alcun riferimento alla loro potenzialità riorganizzativa del partito.
Trattasi di premessa inesatta che non tien conto del pensiero al riguardo espresso dalla Corte che, qiuindi, appare opportuno ricordare. La norma impugnata è contenuta in una legge recante il titolo "norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", disposizione con la quale il Costituente ebbe ad enunciare il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora è evidente che nell'esame del testo della norma l'interprete non deve limitarsi a coglierne un significato puramente letterale, ma risalire alla ratio che l'ha ispirata per giungere ad una logica interpretazione della stessa.
La fattispecie contravvenzionale, della cui legittimità costituzionale il pretore di Recanati dubita, intende vietare e punire unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito.
Così coerentemente interpretato, il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non è in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Nessun raffronto è dato, invece, istituire tra la norma denunciata e gli artt. 17 e 21 della Costituzione. È evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25, comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Recanati e del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze