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Sez. 1, Sentenza n. 9293 del 10/08/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202403 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose | Emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone - Connessa all'esercizio di attività produttiva - Ha carattere permanente - Conseguenze in tema di decorrenza del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202403-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose

La contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne segue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronuncia di detta sentenza, ed il termine prescrizionale, di cui all'art. 158 cod. pen., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 158, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 158, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)