Sez. 2, Sentenza n. 2933 del 19/10/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120938 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - NORMA DELL'ART 203 COD PROC PEN - FINALITA - LIMITI DELL'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - NORMA DELL'ART 203 COD PROC PEN - FINALITA - LIMITI DELL'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE.*
In tema di estensibilita degli effetti dell'impugnazione, la disposizione contenuta nell'art 203 cod proc pen-ispirata all'esigenza di assicurare l'uniformita dei giudizi-non conferisce all'imputato, che non abbia presentato motivo a sostegno del suo appello, un autonomo diritto all'esame dei motivi addotti dal coimputato, ma stabilisce soltanto l'estensione degli effetti favorevoli della sentenza che accolga tali motivi non esclusivamente personali. Ne consegue che, dovendosi l'effetto estensivo ritenere limitato ai soli capi il cui motivo non esclusivamente personale sia stato accolto, il coimputato la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile non ha diritto di dolersi dell'omesso esame nei suoi particolari confronti dei motivi estensibili respinti dal giudice nei confronti dell'appellante che li aveva prodotti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)