Sez. 6, Sentenza n. 13089 del 01/10/1986 Ud. (dep. 21/11/1986) Rv. 174367 - 01
PENA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER "PATTEGGIAMENTO" - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA - CONDIZIONE INDISPENSABILE - PER IL "PATTEGGIAMENTO" - FONDAMENTO.*
PENA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER "PATTEGGIAMENTO" - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA - CONDIZIONE INDISPENSABILE - PER IL "PATTEGGIAMENTO" - FONDAMENTO.*
In tema di procedura diretta ad ottenere il "cosiddetto patteggiamento", la richiesta dell'imputato, formulata entro termini perentori, è condizione indispensabile e cioè presupposto necessario, perché possa essere adottato lo speciale rito previsto dalla legge e si possa pervenire alla declaratoria di Estinzione del reato con applicazione delle sanzioni sostitutive. Infatti, è lasciata alla libera Determinazione dell'imputato la scelta tra un rito processuale più garantista, con pieno dispiegamento del diritto di difesa e un rito abbreviato meno garantista e oggettivamente più sommario, che consente, però, a differenza del primo, un esito assai favorevole per l'imputato, attraverso la declaratoria di Estinzione del reato, anche se accompagnato da sanzioni sostitutive che non incidono però mai in misura rilevante sulla libertà personale.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)