Sez. 3, Sentenza n. 96 del 10/01/1975 (Rv. 373260 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELLA NORMALE PRUDENZA - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELLA NORMALE PRUDENZA - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - ILLEGITTIMITA DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
Se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui fu iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, la condanna ai danni ex art 96 cod proc civ del creditore procedente non segue automaticamente dalla predetta situazione giuridica, essendo a tal fine necessario che il creditore procedente abbia agito senza la normale prudenza; dal che discende che se il giudice del merito non ritiene in concreto sussistente quest' ultimo requisito, ben puo rigettare l'Azione per danni pure in presenza della pronuncia di illegittimita dell'esecuzione. (V 237/68, mass n 331140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)