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Sez. 2, Sentenza n. 45 del 07/01/1992 (Rv. 475217 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere | Distanze legali delle costruzioni dalle vedute dirette ed oblique - Zona di rispetto - Estensione.
Stato
decisa il 1992-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475217-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere

Per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 cod. civ. a carico del fondo su cui si esercita una veduta, sia che le vedute siano state aperte "jure servitutis", sia che vengano esercitate "jure proprietatis", deve osservarsi un distacco di metri tre in linea orizzontale dalla veduta diretta, ed eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, e, in stretta correlazione strumentale con le limitazioni cui tendono i primi due commi dell'art. 907 cit., deve osservarsi analogo distacco anche in senso verticale per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)