Sez. L, Sentenza n. 3964 del 13/09/1977 (Rv. 387658 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - NOZIONE - EMOLUMENTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA A SEGUITO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - NATURA RETRIBUTIVA - ASSOGGETTABILITA A CONTRIBUZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - NOZIONE - EMOLUMENTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA A SEGUITO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - NATURA RETRIBUTIVA - ASSOGGETTABILITA A CONTRIBUZIONE.*
Deve considerarsi retribuzione imponibile, ai fini delle contribuzioni previdenziali, tutto cio che, anche senza trovar riscontro in una specifica ed eseguita prestazione lavorativa, costituisce adempimento delle obbligazioni imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel caso del rapporto, ed ha base nella causa del contratto che e necessariamente oneroso. Pertanto, gli emolumenti, che il datore di lavoro e tenuto a corrispondere al lavoratore nel cd periodo di carenza assicurativa a seguito di malattia, hanno natura retributiva e sono sottoposti alla contribuzione previdenziale ed assistenziale. (Conf 1253/76, mass n 379942; (Conf 3847/75, mass n 378081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)