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Disposizioni sulla stampa

Testo vigente

Art. 9 Pubblicazione obbligatoria di sentenze

1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.

2. Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10 Giornali murali

1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita' di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e' regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, e' sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.

3. L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

4. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11

1. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 Riparazione pecuniaria

1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13

1. Pene per la diffamazione

2. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non inferiore a lire centomila.124

Art. 14 Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

1. Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.

2. Le pene in tali casi sono aumentate.

3. Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15 Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

1. Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Art. 16 Stampa clandestina

1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.

2. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Art. 17 Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

1. Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 18 Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6

1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 20 Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

3. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

4. Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21 Competenza e forme del giudizio

1. La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

2. Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.

3. Al giudizio si procede col rito direttissimo.

4. E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

5. La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

6. Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

7. E' fatto obbligo:

  1. a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

  2. b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

  3. c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

8. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

9. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

10. In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Art. 22 Periodici gia' autorizzati

1. Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 Norme di attuazione

1. Il Governo emanera' le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 25 Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI - TOGNI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINARDI - GONELLA - TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - D'ARAGONA - TRE
MELLONI - FANFANI - MERZAGORA
- CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI