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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 260 del 2003

Decisione
decisa il 2003-07-02, depositata il 2003-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:260
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28001

  • Sentenza n. 201 depositata l’11 giugno 2003
  • Errore materiale nel considerato in diritto, all’ultimo capoverso del punto 4
  • Correzione.
Leggi la massima
Nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del 'Considerato in diritto' della sentenza n. 201 del 2003 le parole "per tre comuni capoluogo di provincia" sono sostituite con le parole "per i comuni capoluogo di provincia".

Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze