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Sez. 2, Sentenza n. 6417 del 06/12/1984 (Rv. 438002 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI - DISCIPLINA EX ART. 8 N. 2 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438002-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI - DISCIPLINA EX ART. 8 N. 2 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Appartengono alla Competenza per materia del pretore sia le controversie insorte fra proprietari di fondi confinanti in ordine alla mancata osservanza delle distanze stabilite dalla legge relativamente al piantamento degli alberi, che le cause nelle quali fra proprietari di fondi confinanti si controverta se ricorra o non ricorra la situazione in presenza della quale chi abbia piantato gli alberi รจ esonerato dall'osservanza delle distanze stabilite, in via generale, dalla legge, atteso che, anche in tale ipotesi, la controversia riflette, sia pure in negativo, una questione di distanze per gli alberi, rientrante, per quanto concerne la Competenza a conoscerne, nelle previsioni dell'art. 8, n. 2 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)