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Sez. L, Sentenza n. 16036 del 10/06/2024 (Rv. 671435-02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' | Procedura ex art. 33 d.lgs. n. 165 del 2001 - Personale in sovrannumero - Ricollocazione - Cassa integrazione guadagni - Mancato intervento - Ricorso al contratto di solidarietà - Ammissibilità - Riduzione di orario e retribuzione in carenza di contrattazione di solidarietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671435-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA'

Nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, la ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero o in eccedenza può essere ottenuta, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, anche mediante il ricorso al contratto di solidarietà, in mancanza del quale il datore di lavoro non può unilateralmente disporre per tutto il personale la riduzione dell'orario e, conseguentemente, del trattamento retributivo.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)