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Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 F i n a l i t a'

1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene ... disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 15.750 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 7.500 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

Titolo II. Disposizioni in materia di spesa

Capo I. Contenimento spesa pubblica

Art. 2 Riduzione stanziamenti e blocco impegni

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A , con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 percento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti ne' vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente.

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del consiglio del ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE e' ridotta di lire 10 miliardi.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno ... ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria II - limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennita' di missione all'interno e all'estero e per indennita' di servizio all'estero ed assegni di sede nonche' per tutte le altre indennita' non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro 8% Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero 2% Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle universita' (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell' Universita' e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5% Per l'Ente poste italiane la predetta Riduzione del 5 per cento e' ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonche' ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti. Per il suddetto codice economico 5.7.2. Dello stato di previsione del Ministero dell' universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione e' del 1 per cento. I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici:

  1. a) codice 9.3.0. con esclusione dei
    capitoli 6853, 6857, 6868 , 6869
    e 6877 dello stato di previsione del
    Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796
    e 4797 dello stato di previsione del
    Ministero della difesa;

  2. b) codice 9.9.0. 10%

Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all' estero (codice economico 12.8.0.) 3% Categoria XIII 10% Categorie XIV, XV e XVI - con esclusione Dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato Di previsione del Ministero del tesoro 5%

2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonche' per i capitoli relativi alle indennita' di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 puo' essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n.41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749.

3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.725, e' ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ... ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Art. 3 Interventi sulla finanza locale

1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e
consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, ... e' eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini di riequilibrio e' stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno e' raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.
Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni gia' comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali e' detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi.
La detrazione e' effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilita' dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione.
L'elenco dei servizi indispensabili e' aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari e' gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le le lettere da a) ad e-bis) del comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n.528.

Art. 4 Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 6,6 per cento.

2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalita' di attuazione.

3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 e' ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.

Capo II. Adempimenti contributivi e norme in materia di personale

Art. 5 Collegamento telematico

1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte che comportino l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate.

1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni della data di presentazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 6 Casellario dei trattamenti pensionistici

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:
"Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o piu' trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 23 e dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.
Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.".

Art. 7 Comunicazioni obbligatorie

1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'ente o organismo tenuto alle comunicazioni.

2. Ferme restando le responsabilita' previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari ad acta per la trasmissione delle informazioni omesse.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalita' da stabilire di comune accordo.

Capo III. Interventi per lo sviluppo delle aree depresse

Art. 9 Mutui per lo sviluppo

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

Art. 9-bis Possibilita' di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n.48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e' calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, e' operata in sede di versamento dell'imposta a saldo.

Titolo III. Disposizioni tributarie

Capo I. Disposizioni in materia di iva

Sezione I. Modifiche di aliquote e di tabelle

Art. 10 Variazioni di aliquote

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;

  2. b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:

    1. 1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);

    2. 2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).

    3. 2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02) ;

    4. 2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali dal genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03).7

2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.627, e' aggiunto il seguente numero:
"8-bis) ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari".

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e' sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;" ed e' aggiunto il seguente numero: "123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;".

4. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.

6. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.

Art. 10-bis Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale"
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