Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 06/02/2004 (Rv. 572500 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - IN GENERE | Equa riparazione - Processo penale - Valutazione della Corte d'appello - Criteri e limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - IN GENERE
Nell'ipotesi di equa riparazione richiesta in relazione ad un processo penale, non è consentito alla Corte d'appello investita dell'istanza di sostituirsi al giudice penale in ordine alla scelta degli strumenti processuali funzionali alla conduzione delle indagini ed al riscontro degli elementi di responsabilità, specie ove, trattandosi (come nella specie) di concorso di persone nel reato, la connessione delle condotte sia stata tale da non poter riservare ai singoli un trattamento particolare, quale lo stralcio ai fini dell'immediata assoluzione. La violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha, difatti, riferimento alle scelte organizzative dell'apparato burocratico, non a quelle degli organi inquirenti nella conduzione delle indagini, e la circostanza (rilevata, nella specie, dalla Corte d'appello) che l'imputato sia stato assolto sulla base di elementi già esistenti agli atti fin dall'inizio della vicenda processuale non implica che, nella prospettiva degli inquirenti, non fossero necessarie indagini e verifiche che solo una complessiva istruttoria coinvolgente tutti gli imputati poteva consentire.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)