Sez. 3, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024 (Rv. 672554-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Morte del procuratore - Interruzione automatica del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Decesso intervenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica - Onere di dimostrare un "pregiudizio effettivo" - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
Se la morte dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall'evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa.
Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)