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Sez. 2, Sentenza n. 8196 del 11/08/1990 (Rv. 468800 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - DIFFERENZE CON IL FONDO INTERCLUSO.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468800-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - DIFFERENZE CON IL FONDO INTERCLUSO.*

A norma dell'art. 1052 cod. civ. può disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall'autorità giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall'art. 1051 comma terzo cod. civ. il presupposto di una uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria. (Conf 3452/84).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)