Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
Testo in vigore al
Capo II. Disposizioni Derogatorie
Art. 8
1. Il Ministro della sanita', su domanda, puo' autorizzare:
a) esperimenti sugli animali cui all'art.3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purche' la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;
b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-bilogiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;
2. Il Ministro della sanita' stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.
3. In deroga all'art.3, comma 1, il Ministro della sanita' autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessita' e non sia possibile riccorrere ad altri sustemi dimostrativi.
Art. 9
1. In deroga all'art.4, comma 3, un esperimento puo' essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanita' se l'anestesia e' piu' traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.
3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protarsi, deve essere specificatamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanita', che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.
Capo III. Stabilimenti
Art. 10
1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanita' nonche' alla regione e alla prefettura.
2. Gli stabilimenti di cui al cimma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art.5.
3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore puo' ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento e' incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Art. 11
1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori e' tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.
2. L'autorita' comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorita' che effettua l'ispezione.
Art. 12
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. L'autorizzazione, e' concessa se:
1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;
2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo piu' appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
4) e' disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;
5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonche' la consulenza sul benessere degli animali.
3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.
4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanita', devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorita' che ne faccia richiesta.
Art. 13
1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.
2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovra' conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identita' della madre.
4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identita' e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.
Capo IV. S a n z i o n i
Art. 14
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione e' aumentato fino a 150 milioni.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.
4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.
Capo V. Norme finali e transitorie
Art. 15
1. Il Ministero della sanita' raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonche' nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I dati statistici concernono:
a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;
c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle legge vigenti.
3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.
Art. 16
1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanita', tramite l'Istituto superiore di sanita' secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la sa- lute pubblica e la sicurezza;
b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie.
c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanita' e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.
2. Il Ministro della sanita' comunica alla Commissione delle Comunita' europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonche' informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.
Art. 17
1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanita' umana e animale ed alla salubrita' dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:
a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;
b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;
d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.
2. Il Ministro della sanita' con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.
Art. 18
1. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto puo' modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.
3. Il Ministro della sanita' adotta con proprio decreto misure piu' rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.
Art. 19
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.
Art. 20
1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanita' RUBERTI, Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI