Sez. 1, Sentenza n. 23383 del 15/04/2015 Ud. (dep. 01/06/2015) Rv. 263958 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Presupposti - Applicabilità della sola ammenda - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
In tema di presupposti per l'ammissione all'oblazione, l'applicabilità della sola ammenda deve essere prevista dal legislatore quale unica sanzione possibile e non può, invece, discendere dal riconoscimento di una circostanza attenuante speciale e da un ulteriore apprezzamento discrezionale del fatto di reato nelle sue componenti oggettive e soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto dell'imputato del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere ad essere ammesso ad oblazione in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)