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Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2019-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656058-02

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 106 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)