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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Capo II. Della direzione generale della sanita' pubblica

Art. 6

1. La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.1

Art. 7

L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti:

1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;

2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati;

3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;

4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;

5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica;

6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;

7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;

8. Biblioteca e museo.

10. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

11. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MAGGIO 1935, N. 982.

Art. 8

1. Nell'Istituto di sanita' pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 9

1. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione.

2. Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Art. 10

1. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanita' pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, e' tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso e' rilasciato un diploma, la cui concessione e' subordinata al pagamento di una tassa.

2. La misura delle tasse predette e' determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

3. L'importo delle tasse e' devoluto all'erario.

Art. 11

1. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanita' pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e' reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato.

2. L'Istituto di sanita' pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.

Capo III. Del consiglio superiore di sanita'

Art. 12

1. Il Consiglio superiore di sanita' e' composto:

  1. 1) di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;

  2. 2) di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

  3. 3) di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

  4. 4) di un dottore in chimica;

  5. 5) di un farmacologo;

  6. 6) di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;

  7. 7) di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia;

  8. 8) di due medici condotti;

  9. 9) di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto;

  10. 10) di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica;

  11. 11) di un rappresentante della Croce Rossa italiana;

  12. 12) di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia;

  13. 13) di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa;

  14. 14) nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.

2. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

  1. 1) il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

  2. 2) il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,;

  3. 3) il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica;

  4. 4) l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

  5. 5) il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;

  6. 6) il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

  7. 7) il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

  8. 8) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

  9. 9) i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

3. Il Consiglio superiore di sanita' elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.

4. E' in facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza generale o di sezione.

5. L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato.

Art. 13

1. Il Consiglio superiore di Sanita':

  1. 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica;

  2. 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica;

  3. 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

Art. 14

1. Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio:

  1. a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanita' pubblica;

  2. b) sull'elenco dei colori nocivi;

  3. c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;

  4. d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli;

  5. e) sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilita' che interessino comunque la sanita' pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu' provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne e' richiesto per legge;

  6. f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

  7. g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;

  8. h) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

2. E' in facolta' del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Art. 15

1. Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni.

2. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.

Art. 16

1. Il Consiglio superiore di sanita' delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilita' preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza e' espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.

2. Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o piu' sezioni, il parere e' emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.

3. Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

Capo IV. Del consiglio provinciale di sanita'

Art. 17

1. Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto di:

  1. a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

  2. b) una persona esperta nelle materie amministrative;

  3. c) una persona esperta nelle scienze agrarie;

  4. d) il segretario federale del Partito nazionale fascista;

  5. e) il medico provinciale;

  6. f) il veterinario provinciale;

  7. g) l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia;

  8. h) il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;

  9. i) l'ufficiale sanitario del capoluogo;

  10. l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

2. I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati.

3. Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.

Art. 18

1. Il Consiglio provinciale di Sanita':

  1. 1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;

  2. 2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;

  3. 3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

  4. 4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

  5. 5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 19

1. Il voto del Consiglio provinciale di sanita' e' obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:

  1. a) sui regolamenti locali di igiene e sanita';

  2. b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;

  3. c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;

  4. d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;

  5. e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;

  6. f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

  7. g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

  8. h) sulla piante organiche delle farmacie;

  9. i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

  10. i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

  11. m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;

  12. n) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

2. E' in facolta' del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

Art. 20

1. Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il Consiglio provinciale di sanita' puo' deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.

Capo V. Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanita' e ai consigli provinciali di sanita'

Art. 21

1. Il Consiglio superiore di sanita', in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanita', si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanita' due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l'interno ed il prefetto.

2. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

4. I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dal Ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita'.

Art. 22

1. E' in facolta' del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

Art. 23

1. Ai componenti del Consiglio superiore di sanita' e dai Consigli provinciali di sanita', estranei all'amministrazione dello Stato, puo' essere assegnata una indennita' giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

2. Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, puo' essere assegnata una diaria che e' stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

3. Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennita' di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Capo VI. Dell'ufficio sanitario provinciale

Sezione I. Del medico provinciale

Art. 24

1. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

  1. a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanita' pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;

  2. b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita' per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;

  3. c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;

  4. d) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;

  5. e) da' parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

  6. f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto cio' che riguarda l'igiene e la sanita' pubblica;

  7. g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

  8. h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;

  9. i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;

  10. l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;

  11. m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanita' pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale.

2. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.

Art. 25

1. Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita'.

Sezione II. Del veterinario provinciale

Art. 26

1. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:

  1. a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

  2. b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;

  3. c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanita' pubblica;

  4. d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;

  5. e) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;

  6. f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;

  7. g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.