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Sez. L, Sentenza n. 3514 del 19/05/1988 (Rv. 458851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE - INCIDENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE - INCIDENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.), debba essere presa a base ai fini della Determinazione di competenze indirette, non esistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza-cassata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione del trattamento economico per riposi compensativi, mensilità aggiuntive e ferie). (Conf 3191/88, mass n 458649; (Conf 1340/88, mass n 457491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)