Sez. 2, Sentenza n. 2858 del 28/07/1969 (Rv. 342662 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - LIQUIDAZIONE INFERIORE AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - SPECIFICA ESPRESSIONE DELLE RAGIONI - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - LIQUIDAZIONE INFERIORE AL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - SPECIFICA ESPRESSIONE DELLE RAGIONI - NECESSITA.*
L'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dall'art.29 della legge 13 giugno 1942, n.794, se non dev'essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, tuttavia deve almeno sommariamente fare intendere il ragionamento seguito per giungere alla decisione. Il giudice di merito, specialmente quando ritenga di liquidare gli onorari in misura inferiore a quella prevista nel parere del consiglio dell' ordine forense, deve enunciare specificamente le ragioni del proprio convincimento, precisando le voci dovute e quelle non dovute, per rendere possibile il controllo del suo operato. (Conf.2349-67 mass 329598 2120-66 mass 324135).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)