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Sez. U, Ordinanza n. 18626 del 08/06/2026 (Rv. 678588-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI | Sentenze del giudice speciale pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI

L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., delle sentenze del giudice speciale

pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, pertanto, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice speciale di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., con il quale si lamentava che la Corte dei conti, rigettando l'istanza di revocazione per asserita non novità e non decisività dei documenti posti a fondamento dell'impugnazione, aveva impedito l'accesso effettivo al rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento, in violazione degli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza).

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)