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Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 08/10/1968 (Rv. 336073 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336073-01

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove, effettuata in senso diverso da quello sostenuto dalle parti, non puo formare oggetto di ricorso in Cassazione, in quanto il potere discrezionale riservato al riguardo al giudice di merito trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento, desumendolo da qualsiasi elemento procedurale, che costituisca fonte legittima di prova. (Conf. 1238-67, massima n. 327748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)