Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011 (Rv. 620632 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Circolazione di veicolo appartenente ad un "trust" - Violazione al codice della strada - Responsabilità del "trustee" - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un "trust" (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il "trustee", che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del "trust", ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all'art. 196 del codice della strada è obbligato in solido con l'autore della violazione, giacché, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. b, della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai "trusts" e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell'autovettura.
Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 196 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)