Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 252 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8617
- Lavoro (rapporto di)
- Licenziamenti individuali
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 (in relazione all'art. 115 del codice della navigazione) nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge stessa al personale navigante
- Assunta violazione dell'art. 3 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 115 del codice della navigazione), nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge stessa al personale navigante, avendo la Corte, con sent. n. 129 del 1976, dichiarato tale questione non fondata e non essendo state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione.
Norme impugnate
- art. 10 d.P.R. 15 giugno 1966, n. 604
- art. 115 codice della navigazione.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), in relazione all'art. 115 del codice di navigazione, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Lloyd Triestino e Najetti Leonardo, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Najetti Leonardo e della società Lloyd Triestino;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge stessa al personale navigante, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 1976.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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