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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 118 del 1983

Decisione
decisa il 1983-04-13, depositata il 1983-04-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:118
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14988

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regione
  • Riduzione da parte del ministero del tesoro dei depositi di fondi liquidi di province e comuni presso aziende di credito
  • Riafflusso nella tesoreria statale
  • Ricorso della regione trentino-alto adige
  • Istanza di sospensione
  • Reiezione.
Leggi la massima
Riguardo al decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, impugnato per conflitto di attribuzione dalla Regione Trentino Alto Adige, e mediante il quale è stata ridotta dal dodici al sei per cento - in applicazione dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito (e sono state ridisciplinate le modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità, quanto a tutti gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468) è da escludere che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito basti a concretare le "gravi ragioni" richieste per poterne sospendere l'esecuzione. Va pertanto respinta l'istanza avanzata in tal senso dalla ricorrente. - S. n. 162/1982.

Norme impugnate

  • decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nella camera di consiglio del 13 aprile 1983. Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Visto il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 3 ottobre e depositato il 10 ottobre 1981 contro il Ministro del Tesoro per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto ministeriale 30 luglio 1981 ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità"). Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente; visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi, altresì, per la Regione Trentino-Alto Adige l'Avv. Alessandro Pace, e, per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale dello Stato Paolo Vittoria;
punto 1
ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro del tesoro, impugnando il decreto ministeriale 30 luglio 1981, mediante il quale è stata ridotta dal dodici al sei per cento - in applicazione dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981 n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito (e sono state ridisciplinate le modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità, quanto a tutti gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468); ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso, adducendo - in particolar modo - che la norma applicata dal Ministro sarebbe stata annullata da questa Corte, con la sentenza n. 162 del 1982.
punto 2
Considerato che la predetta sentenza ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981, ma "nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé"; laddove l'atto in questione si riferisce, nella parte concernente le predette variazioni, alle sole province di diritto comune, oltre che a determinate amministrazioni comunali ed alle relative aziende;
punto 3
considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le "gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Trentino-Alto Adige, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del Tesoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze