Sez. 6, Sentenza n. 34821 del 01/07/2009 Ud. (dep. 08/09/2009) Rv. 244766 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Redazione di un atto giudiziario - Falsa incolpazione di un magistrato - Espletamento del mandato difensivo - Irrilevanza - Limiti - Configurabilità del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia è irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento del mandato difensivo, quando la redazione di un atto giudiziario contenga la falsa incolpazione di un magistrato per uno o più reati, esorbitando dai limiti funzionali posti dalla legge al corretto esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa ad un atto di opposizione a precetto, depositato presso la cancelleria di un Tribunale e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica, contenente accuse infondate di abuso ed omissione in atti d'ufficio riguardo all'adozione di provvedimenti in materia di separazione personale fra coniugi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)