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Sez. 4, Sentenza n. 14792 del 22/03/2016 Cc. (dep. 11/04/2016) Rv. 266981 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Possesso di oggetti di interesse storico, artistico, e archeologico - Illegittimità - Presunzione - Conseguenze in tema di restituzione delle cose sequestrate - Onere della prova a carico del richiedente - Contenuto - Proscioglimento dal reato - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266981-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Poiché i beni di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo e sui fondali marini appartengono a titolo originario al patrimonio indisponibile dello Stato, il loro possesso deve ritenersi illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909; ne deriva che, anche nell'ipotesi di archiviazione del procedimento per il reato di impossessamento illecito, previsto dall'art. 176 D.Lgs. n. 42 del 2004, grava sul richiedente la restituzione dei predetti beni sottoposti a sequestro l'onere di dimostrare che il possesso del proprio dante causa si è verificato in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge n. 364.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 90, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 91, Legge 20/04/1909 num. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)