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Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 10/06/1976 (Rv. 380936 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - MANCANZA - ASSOLUTA INCERTEZZA - NULLITA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL PETITUM - FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE NELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380936-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - MANCANZA - ASSOLUTA INCERTEZZA - NULLITA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL PETITUM - FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE NELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La nullita della citazione per Mancanza o difetto di Determinazione della cosa oggetto della domanda puo esser dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma e sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. (nella specie la suprema Corte, dopo aver rilevato che le conclusioni dell'atto di citazione si esaurivano nella richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita costituzionale di talune norme di legge, ha, ciononostante, escluso qualsiasi indeterminatezza del petitum, osservando che la dichiarazione contenuta nella parte espositiva dell'atto, secondo cui la questione di costituzionalita veniva proposta 'in via di impugnativĂ  del decreto ministeriale col quale era stata confermata l'ordinanza dell'intendente di finanza portante la condanna al pagamento di una pena pecuniaria, consentiva di individuare il petitum nella dichiarazione di nullita assoluta o di inesistenza giuridica del provvedimento ministeriale, perche emesso da un organo carente di potere, quale dovrebbe ritenersi il ministro, nel presupposto della natura giurisdizionale e non amministrativa del procedimento relativa all'applicazione delle pene pecuniarie per le violazioni delle leggi finanziarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)