Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 09/04/1982 (Rv. 420079 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ PER EFFETTO DI LITE POTENZIALE CON IL COMUNE - DISCIPLINA EX ART. 15 N. 6 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONSEGUENZE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ PER EFFETTO DI LITE POTENZIALE CON IL COMUNE - DISCIPLINA EX ART. 15 N. 6 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960 - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONSEGUENZE.*
In tema di elezioni alla carica di consigliere comunale, la situazione di ineleggibilità per effetto di lite potenziale con il comune, ai sensi dell'art. 15 n. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, quale quella derivante dalla pendenza di procedimento penale (per abuso edilizio) senza Costituzione di parte civile del comune stesso, deve essere esclusa, in conseguenza dell'abrogazione del citato art. 15 da parte della sopravvenuta legge 23 aprile 1981 n. 154 (art. 10) nonché in applicazione della correlativa normativa di cui all'art. 3 n. 4 della stessa legge, operante anche nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, poiché tale norma delimita la situazione di lite pendente, come ragione d'incompatibilità con l'indicata carica, all'ipotesi in cui sia in atto un procedimento civile od amministrativo con l'ente territoriale. (V 5815/81, mass n 416533).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 10, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)