Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 239 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8597
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6, quarto comma
- Detenzione di stupefacenti per uso personale o a scopo di commercio
- Eguale trattamento sanzionatorio
- Assunta violazione dell'art. 3 Cost.
- Questione già dichiarata non fondata
- Jus superveniens: legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 80 (non punibilità di chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale)
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, già dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, più punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.
Norme impugnate
- art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
- art. 6, comma 4, legge 22 ottobre 1954, n. 1041
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 dal tribunale di Vigevano, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 il tribunale di Vigevano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio.
punto 2
Considerato che tale questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 9 del 1972;
che, comunque, a norma dell'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) non è più punibile chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché in riferimento alla predetta legge 22 dicembre 1975, n. 685, valuti la rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze