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Sez. 2, Sentenza n. 197 del 29/01/1970 (Rv. 344996 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTE NELLA TESTATA DEL RICORSO - NELL'EPIGRAFE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE DELLA QUALITA DI PARTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344996-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTE NELLA TESTATA DEL RICORSO - NELL'EPIGRAFE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE DELLA QUALITA DI PARTE - INSUSSISTENZA.*

La mancata enunciazione nelle testate del ricorso e della sentenza della Cassazione del nome di una parte (la cui sottoscrizione figura tanto dall'originale del ricorso, quanto nella copia notificata al resistente), sostanzia un puro errore materiale e non fa venir meno la qualita di parte. (nella specie da tale errore si pretendeva derivare la formazione del giudicato sulla sentenza investita dal ricorso). (V 2500-68, massima n 334946).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)