diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 48961 del 07/10/2016 Cc. (dep. 18/11/2016) Rv. 268392 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI | Esecuzione in Italia della pena inflitta in uno Stato estero - Richiesta del condannato - Natura - Mero presupposto - Legittimazione a formulare la domanda di trasferimento - Competenza - Ministro della Giustizia - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268392-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI

In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, la richiesta dell'interessato di poter scontare in Italia la pena irrogata nello Stato estero, costituisce solo un mero presupposto sulla cui base il Ministro della Giustizia è legittimato a formulare la domanda di trasferimento, la cui accettazione da parte dello Stato destinatario determina la formazione dell'accordo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'estradando lamentava l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla sua richiesta di scontare in Italia la pena inflitta dallo Stato estero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 742, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 743, Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST., Legge 03/07/1989 num. 257, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 2 com. 2, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)