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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 25 settembre 1985, causa 215/84

Decisione
decisa il 1985-09-25
ECLI
ECLI:EU:C:1985:369

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 25 settembre 1985 Nel procedimento 215/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal del grande instance di Versailles, nella causa penale promossa dinanzi ad esso da Procuratore della Repubblica, — Syndicat national des gérants du commerce libres (SNGL), — Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), — Bernard Thomas, Jacques Bruneau, Michel le Breton, Pierre Parent, Gérard Guillemin, Guy Loiselier, Eduard Szelag, parti civili, contro Marie-Hélène Héricotte, in Ferey, civilmente responsabile: società ERG, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 30, nonché 85 e 86 del trattato, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore sentite le osservazioni presentate: per il Syndicat national des gérants libres, parte civile interveniente nella causa principale, dall'avv. J. Thréard, del foro di Parigi, per il governo francese, dalla sig.ra S. C. de Margerie, in qualità d'agente assistita dalla sig.ra I. Knock, amministratore, per la Commissione delle Comunità europee dal sig. D. Jacob, in qualità d'agente assistito dalla sig.ra Coutrelis, membri dell'ufficio legale, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 6 luglio 1984, giunta alla Corte il 20 agosto successivo, il tribunal del grande instance di Versailles ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 30, 85 e 86 del trattato onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.
punto 2
Detta questione è sorta nell'ambito del processo penale a carico della sig.ra Marie-Hélène Héricotte, in Ferey, in veste di presidente-direttore generale della SA ERG carburants, che gestisce distributori di benzina. La sig.ra Héricotte è imputata di aver posto in vendita carburanti a prezzi inferiori ai minimi fissati dalle discipline vigenti nell'agosto e nel dicembre del 1983.
punto 3
L'imputato nella causa principale non ha contestato di aver commesso il fatto di cui le si fa carico, ma ha chiesto il proscioglimento sostenendo che i prezzi minimi che essa non aveva rispettato erano basati sui decreti ministeriali 29 aprile 1982 82-13/A e 9 novembre 1983 83-58/A relativi ai prezzi di vendita al minuto dei carburanti, le cui disposizioni erano in contrasto con il diritto comunitario.
punto 4
Così stando le cose, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione: « Se gli artt. 3, lett. f), 5, 30, 85 e 86 del trattato CEE 25 marzo 1957, vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione, da parte di uno Stato membro, mediante leggi o regolamenti di un sistema di prezzi minimi imposti per la vendita al minuto della benzina normale e super. »
punto 5
I problemi d'interpretazione dell'art. 3, lett. f), 5, 30, 85 e 86 sono già stati esaminati dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315). Il regime di prezzi sul quale verte la causa principale è lo stesso che ha dato origine alla causa 231/83, salvo che il decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A che disciplina una parte dei fatti della presente causa, ha aumentato, per la benzina normale e super, i margini di sconto sui prezzi limite di vendita al minuto stabiliti a norma della disciplina in vigore. Tuttavia, sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario, questo aspetto non è tale da far sorgere problemi diversi da quelli risolti nella summenzionata sentenza 29 gennaio 1985.
punto 6
In quella sentenza, la Corte è giunta alla conclusione che: gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti; l'art. 30 del trattato osta ad una siffatta normativa qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.
punto 7
Dato che la presente causa non mette in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per le soluzioni da fornire al tribunal del grande instance di Versailles e per le considerazioni sulle quali dette soluzioni si basano, alla summenzionata sentenza 29 gennaio scorso, di cui una copia è allegata.

SENTENZA › Sulle spese

punto 8
Le spese incontrate dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal del grande instance di Versailles, con sentenza 6 luglio 1984, dichiara: 1) Gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti; 2) L'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nell'ipotesi in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.

Firme

Bosco Pescatore Koopmans Bahlmann O'Higgins Così deciso e pronunciato in Lussemburgo, il 25 settembre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quarta sezione G. Bosco

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