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Sez. 3, Sentenza n. 5346 del 07/12/1973 Ud. (dep. 01/08/1974) Rv. 127771 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - PROVVEDIMENTI CHE INTEGRANO UNA NORMA IN BIANCO O AUTORIZZANO L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO INDIVIDUALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127771-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - PROVVEDIMENTI CHE INTEGRANO UNA NORMA IN BIANCO O AUTORIZZANO L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO INDIVIDUALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*

Non e inibito al giudice penale, ma costituisce anzi un suo preciso dovere, esercitare il Sindacato di legittimita sull'atto amministrativo quando esso concorre a determinare le norme di condotta penalmente rilevanti, come avviene per le norme penali in bianco e per quelle che subordinano all'autorizzazione amministrativa l'Esercizio di un diritto individuale, poiche quando la punibilita di un fatto dipende dall'esistenza di un atto amministrativo e fondamentale l'esigenza del controllo sullo stesso da parte del giudice penale; controllo che deve essere limitato ai requisiti formali dell'atto amministrativo e, sotto l'aspetto sostanziale, alla sua conformita alla legge, senza incidere sul merito e sulla discrezionalita dell'atto e senza invadere il campo riservato all'autorita amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)