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Sez. 5, Sentenza n. 2890 del 06/02/2009 (Rv. 606509 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI | Crediti d'imposta - Conversione in titoli del debito pubblico "ex " art. 5 d.l. n. 307 del 1994 - Conseguenze - Esclusione dall'attivo ereditario - Condizioni - Mera richiesta di conversione - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606509-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI

In tema di imposta sulle successioni, qualora il "de cuis" abbia avanzato richiesta di conversione di propri crediti di imposta per IRPEF ed ILOR in titoli del debito pubblico, ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 307 del 1994, conv. in legge n. 457 del 1994, senza aver ottenuto la relativa assegnazione prima del decesso, non si applica l'art. 12, lett. h), del d.lgs. n. 346 del 1990, ai sensi del quale non concorrono a formare l'attivo ereditario i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro ed i certificati del credito del tesoro. La lettera dell'art. 5 citato, infatti, non ricollega l'estinzione dei crediti di imposta alla mera presentazione della richiesta di conversione, ma soltanto alla successiva assegnazione dei titoli di Stato ai creditori. Ne consegue, argomentando in termini di correlatività, che i titoli di Stato in cui si convertono i crediti non sono più ricompresi nell'attivo ereditario se non dopo che siano stati oggetto di assegnazione ai creditori che ne abbiano fatto richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 546 art. 12 lett. H, Decreto Legge 23/05/1994 num. 307 art. 5, Legge 22/07/1994 num. 457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)