DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (88/361/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 69 e 70, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato;
considerando che gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie per regolare la liquidità bancaria e che tali misure debbono essere limitate a tale obiettivo;
considerando che gli Stati membri devono poter adottare, qualora sia necessario, misure che impediscano, provvisoriamente e nel quadro di procedure comunitarie appropriate, movimenti di capitali a breve termine che, anche in assenza di sensibili divergenze tra i fattori economici fondamentali, provocherebbero gravi perturbazioni nella conduzione della loro politica monetaria e valutaria;
considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare il campo d'applicazione, in base al dispositivo stabilito dalla presente direttiva, delle misure transitorie adottate a beneficio del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dall'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali;
considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono differire, in virtù rispettivamente degli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985, la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali, in deroga agli obblighi della prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato3, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE4; che la direttiva 86/566/CEE prevede del pari l'applicazione di un regime transitorio a beneficio di questi due Stati membri per quanto riguarda gli obblighi di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che è opportuno che questi due Stati membri possano differire, per un periodo analogo e per le stesse ragioni economiche, l'applicazione dei nuovi obblighi di liberalizzazione risultanti dalla presente direttiva;
considerando che la Repubblica ellenica e l'Irlanda si trovano a far fronte, pur in misura diversa, ad una situazione difficile della loro bilancia dei pagamenti ed al vincolo di un debito estero elevato; che una liberalizzazione immediata e totale dei movimenti di capitali in questi due Stati membri renderebbe più difficile il proseguimento delle iniziative da essi intraprese per migliorare le loro posizioni sui mercati esteri e per rafforzare la capacità di adattamento del loro sistema finanziario alle esigenze di un mercato finanziario integrato nella Comunità; che è opportuno, conformemente all'articolo 8 C del trattato, accordare a questi due Stati membri dei termini supplementari, adeguati alla loro situazione specifica, per l'applicazione degli obblighi della presente direttiva;
considerando che la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali potrebbe, in alcuni Stati membri e soprattutto nelle zone di frontiera, comportare difficoltà nel mercato delle residenze secondarie; che pertanto la legislazione nazionale esistente che disciplina detti acquisti non dovrebbe subire le ripercussioni dell'applicazione della presente direttiva;
considerando che conviene utilizzare il termine posto per l'applicazione della presente direttiva affinché la Commissione possa presentare proposte volte a sopprimere o ad attenuare i rischi di distorsioni, di evasione e di frode fiscale connessi con la diversità dei regimi fiscali nazionali ed il Consiglio possa deliberare su tali proposte;
considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 1 del trattato, la Comunità deve procurare di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione nel settore dei movimenti di capitale tra i suoi residenti e quelli dei paesi terzi;
considerando che movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi possono perturbare gravemente la situazione monetaria o finanziaria degli Stati membri o provocare gravi tensioni sui mercati dei cambi; che tali sviluppi possono risultare pregiudizievoli alla coesione del sistema monetario europeo, al corretto funzionamento del mercato interno e alla graduale realizzazione dell'unione economica e monetaria; che occorre pertanto creare le condizioni richieste per un'azione concertata degli Stati membri, qualora essa risultasse necessaria;
considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva 72/156/CEE del Consiglio del 21 marzo 1972, per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione degli effetti indesiderabili degli stessi sulla liquidità interna5; che pertanto la direttiva 72/156/CEE deve essere abrogata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l'applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell'allegato I.
2. I trasferimenti relativi ai movimenti di capitali si effettuano a condizioni di cambio uguali a quelle praticate per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.
Art. 2
Gli Stati membri informano la Commissione, il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, in merito alle misure di regolazione della liquidità bancaria che hanno un effetto specifico sulle operazioni in capitale effettuate dagli istituti di credito con non residenti.
Le suddette misure devono essere limitate a quanto è necessario ai fini della regolazione monetaria interna. Il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali esprimono dei pareri in merito destinati alla Commissione.
Art. 3
1. Qualora movimenti di capitali a breve termine di portata eccezionale esercitino forti tensioni sui mercati dei cambi e provochino gravi perturbazioni nella conduzione della politica monetaria e valutaria di uno Stato membro, causando in particolare variazioni importanti della liquidità interna, la Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, può autorizzare tale Stato ad adottare, relativamente ai movimenti di capitali elencati nell'allegato II, le misure di salvaguardia delle quali essa definisce le condizioni e le modalità.
2. Lo Stato membro interessato può adottare di propria iniziativa le misure di salvaguardia sopra menzionate, qualora esse si rivelino necessarie in presenza di una situazione d'urgenza. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati di tali misure al più tardi al momento in cui esse entrano in vigore. La Commissione, sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, decide se lo Stato interessato può mantenere oppure deve modificare o sopprimere tali misure.
3. Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 possono essere revocate o modificate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
4. La durata d'applicazione delle misure di salvaguardia adottate in virtù del presente articolo non può superare sei mesi.
5. Sulla scorta di una relazione della Commissione e sentito il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali, il Consiglio esamina prima del 31 dicembre 1992 se le disposizioni del presente articolo siano ancora adeguate, quanto al principio e alle modalità, alle esigenze per cui sono state stabilite.
Art. 4
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica.
L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali operati conformemente alle disposizioni del diritto comunitario.
Art. 5
Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di
adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali va inteso come indicato nell'allegato III.
Art. 6
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali elencati nell'allegato I.
2.
Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese - fatti salvi, per questi due paesi, gli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985 - nonché la repubblica ellenica e l'Irlanda possono mantenere provvisoriamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato IV, alle condizioni e per il periodo previsti in tale allegato.
Qualora, prima della scadenza del termine fissato per la liberalizzazione dei movimenti di capitali indicati negli elenchi III e IV dell'allegato IV, la Repubblica ellenica ritenessero di non essere in grado di effettuare tale liberalizzazione, soprattutto a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un insufficiente grado di adeguamento del sistema finanziario nazionale, la Commissione, a richiesta di uno di tali Stati membri, procede in collaborazione con il Comitato monetario all'esame della situazione economica e finanziaria di questo Stato. In base alle conclusioni di tale esame, la Commissione propone al Consiglio di prorogare, per la totalità o una parte dei movimenti di capitali in questione, il termine fissato per la liberalizzazione. Detta proroga non può eccedere tre anni. Il Consiglio delibera in base alla procedura dell'articolo 69 del trattato.
3. Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo possono mantenere temporaneamente il doppio mercato dei cambi alle condizioni e nei termini previsti nell'allegato V.
4. L'attuale legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del trattato. Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario.
5.
Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio le proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione.
Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione entro il 30 giugno 1989. Conformemente al trattato, qualsiasi disposizione fiscale di carattere comunitario dovrà essere adottata all'unanimità.
Art. 7
1.
Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, nel regime che essi applicano ai trasferimenti relativi ai movimenti di capitali con i paesi terzi, lo stesso grado di liberalizzazione delle operazioni che si verificano con i residenti degli altri Stati membri, fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva.
Il primo comma non pregiudica l'applicazione nei confronti dei paesi terzi delle norme nazionali o del diritto comunitario, e in particolare delle eventuali condizioni di reciprocità, per quanto riguarda le operazioni di stabilimento, prestazione di servizi finanziari e ammissione dei titoli sui mercati dei capitali.
2. Qualora i movimenti di capitali a breve termine di grande ampiezza provenienti o a destinazione dei paesi terzi perturbino gravemente la situazione monetaria o finanziaria interna o esterna degli Stati membri o di parecchi di essi, oppure determinino gravi tensioni nei rapporti di cambio all'interno della Comunità o tra la Comunità e i paesi terzi, gli Stati membri si consultano su ogni misura che potrebbe essere adottata per ovviare alle difficoltà incontrate. La consultazione avviene in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali e del Comitato monetario ad iniziativa della Commissione o di qualsiasi Stato membro.
Art. 8
Il Comitato monetario esamina, almeno una volta all'anno, la situazione in materia di libera circolazione dei capitali quale risulta dall'applicazione della presente direttiva. L'esame riguarda le misure di regolamentazione interna del credito e dei mercati finanziari e monetari che possono avere un'incidenza specifica sui movimenti internazionali di capitali e su tutti gli altri elementi della presente direttiva. Il Comitato riferisce alla Commissione in merito alle conclusioni di tale esame.
Art. 9
La prima direttiva dell'11 maggio 1960 e la direttiva 72/156/CEE sono abrogate con effetto al 1° luglio 1990.
Art. 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).