Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-02)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Art. 1453, commi 2 e 3 c.c. - Cristallizzazione della posizione delle parti - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.
Cod. Civ. art. 1453 com. 2, Cod. Civ. art. 1453 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)