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Sez. 3, Sentenza n. 2714 del 26/07/1968 (Rv. 335286 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - TRIENNIO DALL'ACQUISTO - COMPIMENTO DURANTE IL GIUDIZIO DI APPELLO- SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335286-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - TRIENNIO DALL'ACQUISTO - COMPIMENTO DURANTE IL GIUDIZIO DI APPELLO- SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'accoglimento della domanda di decadenza dalla proroga legale della locazione per necessita dell'acquirente dell'immobile locato e sufficiente che il periodo di tre anni dall'acquisto, di cui all'art. 7 della legge 23 maggio 1950, n.253 venga a maturarsi nel corso del giudizio, anche se d'appello. (Conf. N.2516-60).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)