Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 08/07/2015 Ud. (dep. 26/10/2015) Rv. 265062 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Decreto di citazione - Errore sul nome del destinatario - Nullità della notificazione effettuata al reale destinatario - Esclusione - Conseguenze - Correzione di errore materiale del decreto - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione a giudizio quando l'atto rechi, per mero errore materiale, l'indicazione di un nome di battesimo dell'imputato diverso da quello vero e, però, sia stato ricevuto dall'effettivo destinatario, con la conseguenza che l'inesattezza in questione può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)