Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 12/09/1966 (Rv. 324584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE, EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ONERE DEL SOCCOMBENTE DI RIPROPORRE NELL'ATTO DI APPELLO TUTTE LE DOMANDE NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE, EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ONERE DEL SOCCOMBENTE DI RIPROPORRE NELL'ATTO DI APPELLO TUTTE LE DOMANDE NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
Nel vigente rito civile, nel quale l'appello e regolato come revisio prioris instantiae improntata al principio tantum devolutum quantum appellatum, il soccombente e tenuto a riproporre nell'atto di appello le domande ed eccezioni che intende sottoporre al giudice dell'impugnazione tra quelle proposte in primo grado, siano state o non esaminate nella sentenza impugnata; con la conseguenza che le domande ed eccezioni non riproposte non possono piu essere dedotte dall'appellante nell'ulteriore corso del processo. (Cfr. 2154-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)