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Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 12/09/1966 (Rv. 324584 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE, EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ONERE DEL SOCCOMBENTE DI RIPROPORRE NELL'ATTO DI APPELLO TUTTE LE DOMANDE NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324584-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE, EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ONERE DEL SOCCOMBENTE DI RIPROPORRE NELL'ATTO DI APPELLO TUTTE LE DOMANDE NON ACCOLTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*

Nel vigente rito civile, nel quale l'appello e regolato come revisio prioris instantiae improntata al principio tantum devolutum quantum appellatum, il soccombente e tenuto a riproporre nell'atto di appello le domande ed eccezioni che intende sottoporre al giudice dell'impugnazione tra quelle proposte in primo grado, siano state o non esaminate nella sentenza impugnata; con la conseguenza che le domande ed eccezioni non riproposte non possono piu essere dedotte dall'appellante nell'ulteriore corso del processo. (Cfr. 2154-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)