Sez. L, Sentenza n. 6579 del 07/11/1983 (Rv. 431294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX SECONDO, TERZO E QUINTO COMMA DELL'ART. 7, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX SECONDO, TERZO E QUINTO COMMA DELL'ART. 7, DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, la quale ha (fra l'altro) dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali detti commi non fossero espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, le garanzie procedimentali previste da tali Disposizioni (in particolare, preventiva contestazione per iscritto degli addebiti e audizione dell'incolpato) nonché l'osservanza del termine dilatorio di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito sono in ogni caso applicabili al licenziamento disciplinare, qualunque sia, al riguardo, la previsione della disciplina collettiva, ed anche d'ufficio, qualsiasi sia lo stato ed il grado del giudizio all'uopo instaurato, non potendo la predetta normativa dichiarata incostituzionale - a differenza della legge abrogata - venire più assunta come regola di decisione di rapporti, salvo che si tratti di situazioni ormai consolidate.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)