diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 40 del 1991

Decisione
decisa il 1991-01-17, depositata il 1991-01-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:40
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16814

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Ricorso all'assistenza ospedaliera indiretta in caso di pratica inesistenza di quella diretta
  • Completo rimborso delle spese sostenute
  • Mancata previsione
  • Lamentata incidenza sul diritto alla salute
  • Questione implicante scelte ed indirizzi globali di esclusiva competenza del parlamento
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Come già affermato, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - S. n. 455/1990.

Norme impugnate

  • legge 29 febbraio 1980, n. 33
  • art. 5 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33 promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.SS.L. n. 8 (Associazione dei Comuni "Busto Arsizio - Valle Olona") contro Taddei Mauro ed altra e Taddei Mauro contro la U.SS.L. n. 8, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 e pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990 (R.O. n. 649 del 1990) la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, così come ivi previsto, non consente un completo ristoro nei confronti del cittadino che "abbia dovuto egli stesso provvedere all'esigenza di tutelare indifferibilmente la propria salute in quanto quella assistenza ospedaliera diretta, alla cui erogazione egli aveva diritto per legge, era in pratica inesistente"; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr., da ultimo, sentenza n. 455 del 1990); che, pertanto, trattandosi - nel caso - di scelte ed indirizzi globali che al Parlamento e ad esso soltanto competono, va dichiarata la manifesta inammissibilità della presente questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze