diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 87 del 1980

Decisione
decisa il 1980-06-05, depositata il 1980-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:87
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16284

  • Processo penale
  • Impugnazione
  • Sentenza del tribunale che abbia prosciolto l'imputato per estinzione del reato per prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze attenuanti
  • È escluso il diritto dell'imputato di proporre appello
  • Illegittimità parziale già dichiarata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernenmte norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 72/1979.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 aprile e il 17 luglio 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Di Bernardino Nicola e da Luppi Igino, rispettivamente iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980. Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze attenuanti.
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte impugnata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 72 del 1979. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze