Sez. 1, Sentenza n. 9760 del 04/05/2011 (Rv. 617866 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - FIDEIUSSORE DEL FALLITO | Requisiti di cui all'art. 1, comma secondo, lett. c) legge fall. - Accertamento - Valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore - Necessità - Fondamento - Ammontare dei debiti non scaduti in essi compresi i debiti condizionati - Rilievo - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - FIDEIUSSORE DEL FALLITO
Ai fini dell'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera c), legge fall., occorre procedere a valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, anche con riguardo ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell'impresa; pertanto, vanno considerati anche i debiti condizionati, come quelli derivanti dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza impugnata, la quale aveva tenuto conto, ai fini dimensionali, dell'intero credito vantato da un creditore, sebbene condizionato alla preventiva escussione del debitore ceduto in virtù di cessione "pro solvendo").
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)