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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 608 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:608
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3937

  • Edilizia popolare ed economica
  • I.A.C.P. (istituti autonomi case popolari)
  • Alloggi
  • Assegnazione
  • Revoca del presidente dell'istituto
  • Ricorso al giudice ordinario
  • Facoltà dell'assegnatario
  • Mancata previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede, anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario). - v. S. n. 100/1979.

Norme impugnate

  • art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R.;
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 1° agosto 1979, n. 100; che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze